Il glossario dell’assicuratore: Broker

diass-broker-assicurazione-napoli

5 Novembre 2015

Diass è una delle prime società di brokers assicurativi in Italia.
Dal 1984 ci prendiamo cura dei nostri clienti con i quali instauriamo un rapporto trasparente.
Per questo abbiamo creato il glossario dell’assicuratore, per spiegare in maniera semplice cosa significano alcuni termini del settore assicurativo.
Oggi è il turno di broker

Il broker assicurativo è un libero professionista che ascolta le esigenze del cliente per offrire la migliore soluzione disponibile sul mercato, al prezzo più vantaggioso.
Questo è possibile perché, a differenza dell’agente assicurativo che è legato ad un’unica Compagnia, il broker può fare affidamento su una serie di Compagnie di assicurazione partners.

Il ruolo del Broker di assicurazione è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 28 novembre 1984, n. 792 che all’art. 1  lo inquadra come soggetto che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione i soggetti con le Compagnie di assicurazione o di riassicurazione.

Da ciò ne deriva che il broker non risulta vincolato da impegni di sorta con le Compagnie.

Il suo compito consiste nell’individuare le esigenze del cliente e rintracciare nel mercato assicurativo la migliore combinazione di prezzo/condizioni.

Pertanto la visione del broker è client oriented, infatti egli provvede con la sua partecipazione alla copertura dei rischi assistendo i clienti nella determinazione del contenuto dei contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione.

Il rapporto tra cliente e broker è legittimato dal mandato di brokeraggio che ne disciplina le condizioni.

Nessun onere economico grava sul cliente in quanto l’attività del broker è remunerata dalle provvigioni che esso percepisce dalle Compagnie di assicurazioni presso le quali colloca i vari rischi.

L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa in Italia è sottoposto a particolari e severi controlli.
Tra gli elementi caratterizzanti la legge 792 sono da ricordare il Fondo di Garanzia e la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del broker.

In sintesi si può quindi dire che le principali condizioni d’accesso alla professione siano le seguenti:

  • onorabilità (il broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato coinvolto in procedure di fallimento);
  • professionalità (devono essere forniti requisiti di ampia esperienza specifica oppure deve essere superato un esame di idoneità);
  • autonomia (il broker non deve avere vincoli di sorta con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela);
  • garanzie (il broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali, nonché contribuire al Fondo di Garanzia).

Nell’intento di qualificare ulteriormente il ruolo del broker, di tutelarne la professionalità e quindi di salvaguardare i diritti del cliente, l’AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione), oltre a far proprie le condizioni indicate dall’Albo, si è data un “Codice Deontologico” al quale tutti gli associati sono tenuti ad attenersi. Secondo questo Codice i brokers aderenti all’Associazione devono fondare la loro attività sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei propri colleghi.

La legge istitutiva dell’albo professionale è stata poi abrogata e sostituita dal D.lgs. 7 settembre 2008 n.209 ( codice delle assicurazioni private ) che ha istituito il Registro Unico degli intermediari – R.U.I. , diviso poi in varie sezioni a seconda dell’attività svolta.


Join the Discussion