Garanzie Broker

Il Broker

Il ruolo del Broker di assicurazione è stato introdotto nel nostro ordinamento con la  legge 28 novembre 1984, n. 792 che all'art. 1  lo inquadra come soggetto che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione i soggetti con le Compagnie di assicurazione o di riassicurazione.

Da ciò ne deriva che il broker non risulta vincolato da impegni di sorta con le Compagnie.

Il suo  compito consiste nell’individuare le esigenze del cliente e rintracciare nel mercato assicurativo la migliore combinazione di prezzo/condizioni.

Pertanto La visione del broker è client oriented , infatti egli provvede con la sua partecipazione alla copertura dei rischi assistendo i clienti nella determinazione del contenuto dei contratti e collaborando  alla loro gestione ed esecuzione.

Il rapporto tra cliente e broker è legittimato dal mandato di brokeraggio che ne disciplina le condizioni.

Nessun onere economico grava sul cliente in quanto l’attività del broker è remunerata dalle provvigioni che esso percepisce dalle Compagnie di assicurazioni presso le quali colloca i vari rischi.

L'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa in Italia è sottoposto a particolari e severi controlli.
Tra gli elementi caratterizzanti la legge 792 sono da ricordare il Fondo di Garanzia e la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del broker.

Infatti quella del broker è forse l’unica attività professionale in Italia che prevede , come requisito obbligatorio, l’esistenza di una polizza che copra la responsabilità del broker per negligenze e/ o errori professionali.

In sintesi si può quindi dire che le principali condizioni d'accesso alla professione siano le seguenti:

  • onorabilità(il broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato coinvolto in procedure di fallimento);
  • professionalità(devono essere forniti requisiti di ampia esperienza specifica oppure deve essere superato un esame di idoneità);
  • autonomia(il broker non deve avere vincoli di sorta con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela);
  • garanzie(il broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali, nonché contribuire al Fondo di Garanzia).

Nell'intento di qualificare ulteriormente il ruolo del broker, di tutelarne la professionalità e quindi di salvaguardare i diritti del cliente, l'AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione), oltre a far proprie le condizioni indicate dall'Albo, si è data un "Codice Deontologico" al quale tutti gli associati sono tenuti ad attenersi. Secondo questo Codice i brokers aderenti all'Associazione devono fondare la loro attività sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei propri colleghi.

La legge istitutiva dell’albo professionale è stata poi abrogata e sostituita dal D.lgs. 7 settembre 2008 n.209 ( codice delle assicurazioni private ) che ha istituito il Registro Unico degli intermediari – R.U.I. , diviso poi in varie sezioni a seconda dell’attività svolta.